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La motivazione pu essere anche succinta ma deve avere ad oggetto la sussistenza della violazione e l'infondatezza dei motivi allegati al ricorso
di Valeria Zeppilli Se l'automobilista sanzionato per violazione del codice della strada propone ricorso al Prefetto ai sensi degli articoli 203 e 204 c.d.s., l'ordinanza ingiunzione che ne implica il rigetto deve essere motivata a pena di inammissibilit.
Il Giudice di Pace di Piacenza, nella sentenza numero 668/2017 depositata il 18 marzo 2018 con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci (qui sotto allegata), ha sul punto precisato che tale motivazione pu essere anche succinta, purch abbia ad oggetto sia la sussistenza della violazione, sia l'infondatezza dei motivi allegati al ricorso.
Del resto, per il Giudice, la ratio della normativa che consente il ricorso al Prefetto proprio quella di risolvere le controversie, per quanto possibile, in sede amministrativa deflazionando il ricorso alla giurisdizione, cosa che risulterebbe impossibile se si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere dall'automobilista.
La sentenza ha quindi precisato che, sebbene nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice abbia ad oggetto la validit sostanziale del provvedimento con il quale la stessa stata irrogata, tale circostanza "non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche vizi del procedimento irrogativo della sanzione", tra i quali quello relativo alla carenza assoluta di motivazione.
Di conseguenza, in mancanza della dimostrazione scritta dell'esame del caso controverso sottoposto all'autorit pubblica, data attraverso la motivazione, il giudice dell'opposizione deve annullare il rapporto sanzionatorio per violazione di legge.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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